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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L’anno 2007 il giorno 28 del mese di Settembre viene costituita un’ Associazione sotto la denominazione di “IVAN ROSSI”, con sede a Civita Castellana (VT), in Via della Carraccia n.22.

Detta Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di elaborare, promuovere, realizzare e controllare “progetti di solidarieta’ sociale”, rivolti alle popolazioni in difficoltà dal punto di vista economico, sociale e sanitario, come piu’ volte espresso da “IVAN ROSSI”. E’ prevista anche l’attuazione di iniziative “socio-educative e culturali”, attraverso la collaborazione con Enti Locali, Societa’ o altri organismi aventi scopi analoghi o connessi a quelli dell’Associazione in questione e specificati nell’art. 4 dello Statuto allegato al presente Atto Costitutivo.

Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della “dimensione umana, spirituale e culturale della persona”.

L’Associazione potra’ svolgere, marginalmente, attivita’ commerciale.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione sara’ regolata dalle norme contenute nel citato Statuto e per quanto da esso non previsto valgono le norme previste dettate dall’ordinamento giuridico italiano.

I comparenti nominano il “Consiglio Direttivo” nelle persone di:

·         Fantera Rita (PRESIDENTE), nata a Civita Castellana (VT) il 25/02/1953, residente a Civita Castellana (VT) in via Carraccia n.22, cell:3333950923;

·         Rossi Carlo (VICEPRESIDENTE), nato a Civita Castellana (VT) il 03/02/1956, residente a Civita Castellana (VT) in via delle Gardenie n.15, cell:3687818387;

·         Dott. Vegni Giovanni (SEGRETARIO-CASSIERE), nato a Civita Castellana (VT) il 09/11/1976, residente a Civita Castellana (VT) in via della Corsica n.21, cell:3331541518.

Tutte le cariche hanno durata 3 anni. Tutte le spese ed imposte sono a carico dell’Associazione.

 

Civita Castellana, lì 28/09/2007

  

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “IVAN ROSSI”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione denominata “IVAN ROSSI”, che persegue il fine esclusivo di promuovere aiuti umanitari in favore delle popolazioni che vivono in contesti economici, sociali e sanitari degradati.

Articolo 2

L’Associazione ha sede a Civita Castellana (VT), in via della Carraccia n.22.

La sede potra’ essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea Sociale.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, risultano necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi nonche’ l’attivita’ dell’Associazione stessa.

L’operato degli associati e’ svolto esclusivamente a titolo gratutito.

E’ ammesso soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, nei limiti fissati dall’Assemblea dei soci.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente ed adotterà le procedure previste dall’ordinamento giuridico per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.

 

Articolo 3

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Articolo 4

“IVAN ROSSI” è un’Associazione che non ha fini di lucro.

Essa è apartitica ed apolitica, indipendente da Governi, Chiese e Confessioni Religiose, anche se si ispira allo spirito Cristiano e si atterrà ai seguenti principi: “finalità non lucrative, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali”.

L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali finalizzate ad  elaborare, promuovere, realizzare e controllare “progetti di solidarieta’ sociale”, anche attraverso  iniziative socio-educative e culturali.

Al fine di perseguire gli obiettivi sociali, l’Associazione, in particolare, si propone di:

·         promuovere la circolazione delle informazioni attraverso l’utilizzo di strumenti editoriali e telematici, in modo tale da fornire un’adeguata informazione e consentire l’acquisizione di una conoscenza quanto piu’ completa  e variegata possibile degli stessi;

·         promuovere e sostenere iniziative volte a rimuovere ostacoli per il conseguimento del benessere sociale di ogni singolo individuo e della comunità, incentivando, inoltre, uno sviluppo scientifico e tecnologico in armonia con il contesto ambientale e culturale;

·         promuovere e sostenere attivita’ dirette a tutelare il “fanciullo” nel sostentamento e nella crescita culturale;

·         promuovere forme di cooperazione decentrata orientate alla realizzazione di progetti sanitari in quei Paesi colpiti da guerre o carestie.

L’Associazione potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per raggiungere gli obiettivi prefissati in modo efficiente ed efficace.

E’ prevista la possibilità di esercitare, marginalmente, attività commerciali previste dalla legislazione vigente, ma esclusivamente ai fini dell’autofinanziamento.

 

SOCI

Articolo 5

Possono aderire all’Associazione, in numero illimitato, tutti i soggetti  che si riconoscono nello Statuto, che condividono i principi di solidarietà e che intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

La qualità di socio puo’ essere ricoperta da una persona fisica, da una persona giuridica o da un’associazione di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo. Relativamente alla qualità di socio, possiamo distinguere:

·         soci fondatori: persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo nonché quelli che, successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione all’opera svolta in favore dell’Associazione;

·         soci operativi: persone fisiche che prestano attività volontaria  e gratuita  nell’Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Tali soggetti, inoltre, sono tenuti a versare annualmente una specifica quota sociale stabilita dal Consiglio stesso;

·         soci onorari: persone fisiche, giuridiche o Enti che abbiano acquisito meriti per la loro opera a favore dell’Associazione;

·         soci sostenitori o promotori: tutti gli altri soggetti che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi sociali in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Tale distinzione ha valenza prettamente interna poiché tutti i soci hanno gli stessi diritti. Hai soci non possono essere distribuiti utili di gestione, fondi, avanzi, riserve e capitale. La quota è intrasmissibile.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statuarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi sociali.

 

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

·         decesso;

·         mancato pagamento della quota sociale;

·         dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata;

·         espulsione, con delibera del Consiglio Direttivo, per motivi gravi che sono in netto contrasto con lo spirito della suddetta Associazione.

Con la perdita della qualità di socio si perdono le quote sociali che sono state versate periodicamente, senza la possibilità di chiederne la restituzione.

 

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche necessarie per conseguire le finalità sociali e per coprire le spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite da:

·         quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;

·         eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative varie);

·         contributi vari, ivi comprese le donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento degli scopi sociali;

·         contributi erogati da organismi internazionali.

Il patrimonio dell’Associazione è unico, comune ed indivisibile.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell’Associazione:

·         L’Assemblea  dei Soci;

·         Il Consiglio Direttivo;

·         Il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L’Assemblea,  regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea è il massimo organo deliberante, in particolare, ha il compito di:

·         ratificare l’entità della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

·         approvare il bilancio consultivo e preventivo, deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa;

·         deliberare ogni altro argomento attribuito dalla legge;

·         nominare le cariche sociali.

Articolo 11

L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno ed entro il mese di aprile. Essa, inoltre,  deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno quattro giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede almeno cinque giorni prima della data della riunione o a mezzo fax e posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

 

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall’Assemblea.

I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea.

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre, di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente, predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea, stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

 

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente .

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che, nell’ultima elezione assembleare, seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta all’anno per l’elaborazione del progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione  dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si raduna, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere avvisato delle riunioni almeno tre giorni prima.  Solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 19

Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente assume, nell’interesse dell’Associazione, tutti i provvedimenti ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere attribuiti, altresì, eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

·         predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;

·         redigere la regolazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;

·         determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;

·         emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi di indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

 

ESERCIZIO  SOCIALE

Articolo 20

Gli esercizi sociali si chiudono il 31/12 di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà firmato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione,  entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio stesso.

 

SCIOGLIMENTO

Articolo  21

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore e aventi stesse finalità.

 

NORME  FINALI

Articolo  22

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

 

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