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ATTO COSTITUTIVO DI
ASSOCIAZIONE
L’anno 2007 il giorno 28
del mese di Settembre viene costituita un’
Associazione sotto la denominazione di “IVAN ROSSI”, con
sede a Civita Castellana (VT), in Via della Carraccia
n.22.
Detta Associazione, che
non ha scopo di lucro, si propone di elaborare,
promuovere, realizzare e controllare “progetti di
solidarieta’ sociale”, rivolti alle popolazioni in
difficoltà dal punto di vista economico, sociale e
sanitario, come piu’ volte espresso da “IVAN ROSSI”. E’
prevista anche l’attuazione di iniziative
“socio-educative e culturali”, attraverso la
collaborazione con Enti Locali, Societa’ o altri
organismi aventi scopi analoghi o connessi a quelli
dell’Associazione in questione e specificati nell’art. 4
dello Statuto allegato al presente Atto Costitutivo.
Lo spirito e la prassi
dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei
principi della Costituzione Italiana, che hanno ispirato
l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto
della “dimensione umana, spirituale e culturale della
persona”.
L’Associazione potra’
svolgere, marginalmente, attivita’ commerciale.
La durata
dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione sara’
regolata dalle norme contenute nel citato Statuto e per
quanto da esso non previsto valgono le norme previste
dettate dall’ordinamento giuridico italiano.
I comparenti nominano il
“Consiglio Direttivo” nelle persone di:
·
Fantera Rita
(PRESIDENTE), nata a Civita Castellana (VT) il
25/02/1953, residente a Civita Castellana (VT) in via
Carraccia n.22, cell:3333950923;
·
Rossi Carlo
(VICEPRESIDENTE), nato a Civita Castellana (VT) il
03/02/1956, residente a Civita Castellana (VT) in via
delle Gardenie n.15, cell:3687818387;
·
Dott. Vegni
Giovanni (SEGRETARIO-CASSIERE), nato a Civita Castellana
(VT) il 09/11/1976, residente a Civita Castellana (VT)
in via della Corsica n.21, cell:3331541518.
Tutte le cariche hanno
durata 3 anni. Tutte le spese ed imposte sono a carico
dell’Associazione.
Civita Castellana, lì
28/09/2007
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE “IVAN ROSSI”
DENOMINAZIONE – SEDE –
DURATA
Articolo 1
E’ costituita
l’Associazione denominata “IVAN ROSSI”, che persegue il
fine esclusivo di promuovere aiuti umanitari in favore
delle popolazioni che vivono in contesti economici,
sociali e sanitari degradati.
Articolo 2
L’Associazione ha sede a
Civita Castellana (VT), in via della Carraccia n.22.
La sede potra’ essere
trasferita con semplice delibera dell’Assemblea Sociale.
L’Associazione è
disciplinata dal presente Statuto e da eventuali
regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie,
risultano necessari per meglio disciplinare specifici
rapporti associativi nonche’ l’attivita’
dell’Associazione stessa.
L’operato degli associati
e’ svolto esclusivamente a titolo gratutito.
E’ ammesso soltanto il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per lo svolgimento delle attività, nei
limiti fissati dall’Assemblea dei soci.
L’Associazione è
costituita nel rispetto delle norme della Costituzione
Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente
ed adotterà le procedure previste dall’ordinamento
giuridico per l’ottenimento della personalità giuridica
ed il riconoscimento di ente morale.
Articolo 3
La
durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4
“IVAN ROSSI” è
un’Associazione che non ha fini di lucro.
Essa è apartitica ed
apolitica, indipendente da Governi, Chiese e Confessioni
Religiose, anche se si ispira allo spirito Cristiano e
si atterrà ai seguenti principi: “finalità non
lucrative, democraticità della struttura, elettività e
gratuità delle cariche sociali”.
L’Associazione opera in
maniera specifica con prestazioni non occasionali
finalizzate ad elaborare, promuovere, realizzare e
controllare “progetti di solidarieta’ sociale”, anche
attraverso iniziative socio-educative e culturali.
Al fine di perseguire gli
obiettivi sociali, l’Associazione, in particolare, si
propone di:
·
promuovere
la circolazione delle informazioni attraverso l’utilizzo
di strumenti editoriali e telematici, in modo tale da
fornire un’adeguata informazione e consentire
l’acquisizione di una conoscenza quanto piu’ completa e
variegata possibile degli stessi;
·
promuovere e
sostenere iniziative volte a rimuovere ostacoli per il
conseguimento del benessere sociale di ogni singolo
individuo e della comunità, incentivando, inoltre, uno
sviluppo scientifico e tecnologico in armonia con il
contesto ambientale e culturale;
·
promuovere e
sostenere attivita’ dirette a tutelare il “fanciullo”
nel sostentamento e nella crescita culturale;
·
promuovere
forme di cooperazione decentrata orientate alla
realizzazione di progetti sanitari in quei Paesi colpiti
da guerre o carestie.
L’Associazione potrà,
inoltre, compiere qualsiasi operazione economica o
finanziaria, mobiliare o immobiliare, per raggiungere
gli obiettivi prefissati in modo efficiente ed efficace.
E’ prevista la possibilità
di esercitare, marginalmente, attività commerciali
previste dalla legislazione vigente, ma esclusivamente
ai fini dell’autofinanziamento.
SOCI
Articolo 5
Possono aderire
all’Associazione, in numero illimitato, tutti i
soggetti che si riconoscono nello Statuto, che
condividono i principi di solidarietà e che intendono
collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
La qualità di socio puo’
essere ricoperta da una persona fisica, da una persona
giuridica o da un’associazione di fatto, mediante
inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza
obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.
Relativamente alla qualità di socio, possiamo
distinguere:
·
soci
fondatori: persone fisiche o giuridiche che hanno
sottoscritto l’Atto Costitutivo nonché quelli che,
successivamente e con deliberazione insindacabile ed
inappellabile del Comitato Direttivo, saranno ammessi
con tale qualifica in relazione all’opera svolta in
favore dell’Associazione;
·
soci
operativi: persone fisiche che prestano attività
volontaria e gratuita nell’Associazione, secondo le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Tali
soggetti, inoltre, sono tenuti a versare annualmente una
specifica quota sociale stabilita dal Consiglio stesso;
·
soci
onorari: persone fisiche, giuridiche o Enti che abbiano
acquisito meriti per la loro opera a favore
dell’Associazione;
·
soci
sostenitori o promotori: tutti gli altri soggetti che
contribuiscono al perseguimento degli obiettivi sociali
in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in
natura.
Tale distinzione ha
valenza prettamente interna poiché tutti i soci hanno
gli stessi diritti. Hai soci non possono essere
distribuiti utili di gestione, fondi, avanzi, riserve e
capitale. La quota è intrasmissibile.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti
ad osservare le disposizioni statuarie e regolamentari,
nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito
delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi
sociali.
Articolo 7
La qualità di socio si
perde per:
·
decesso;
·
mancato
pagamento della quota sociale;
·
dimissioni:
ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi
momento, previa comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata;
·
espulsione,
con delibera del Consiglio Direttivo, per motivi gravi
che sono in netto contrasto con lo spirito della
suddetta Associazione.
Con la perdita della
qualità di socio si perdono le quote sociali che sono
state versate periodicamente, senza la possibilità di
chiederne la restituzione.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche
necessarie per conseguire le finalità sociali e per
coprire le spese di funzionamento dell’Associazione
saranno costituite da:
·
quote
sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
·
eventuali
proventi derivanti da attività associative
(manifestazioni ed iniziative varie);
·
contributi
vari, ivi comprese le donazioni, lasciti e rimborsi
dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici
o privati diano per il raggiungimento degli scopi
sociali;
·
contributi
erogati da organismi internazionali.
Il patrimonio
dell’Associazione è unico, comune ed indivisibile.
ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono
organi dell’Associazione:
·
L’Assemblea
dei Soci;
·
Il Consiglio
Direttivo;
·
Il
Presidente.
Tutte
le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo
rimborso delle spese documentate.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’Assemblea, regolarmente
costituita, rappresenta l’universalità degli associati e
le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed
al presente statuto, obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante, in
particolare, ha il compito di:
·
ratificare
l’entità della quota associativa annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo;
·
approvare il
bilancio consultivo e preventivo, deliberare sulle
modifiche dello statuto dell’Associazione e
sull’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa;
·
deliberare
ogni altro argomento attribuito dalla legge;
·
nominare le
cariche sociali.
Articolo 11
L’Assemblea è convocata
presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio
nazionale, almeno una volta all’anno ed entro il mese di
aprile. Essa, inoltre, deve essere convocata ogni
qualvolta venga richiesto dal Presidente
dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno
un terzo degli associati.
La convocazione è fatta
dal Presidente, o da persona dallo stesso a ciò
delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita
agli associati o consegnata a mano almeno quattro giorni
prima della data della riunione o mediante affissione
dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione
presso la sede almeno cinque giorni prima della data
della riunione o a mezzo fax e posta elettronica.
Nella convocazione
dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la
data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che
di eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea può essere
convocata in seconda convocazione in ora successiva
dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di
intervenire all’assemblea i soci in regola con il
versamento della quota sociale. Essi possono farsi
rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la
regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni socio ha diritto ad
un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima
convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza fisica o per delega di almeno la metà degli
associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono
valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti
non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del
presente Statuto o per deliberare lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque
per cento degli associati intervenuti sia in prima che
in seconda convocazione e il parere favorevole del
Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta
dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un
membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa
Assemblea.
Le funzioni di Segretario
sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in caso
di suo impedimento, da persona nominata dall’Assemblea.
I verbali dell’Assemblea
saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente
e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese
dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di
consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario
e sottoscritto dal Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è
composto da un numero di membri non inferiore a tre e
non superiore a undici, incluso il Presidente che è
eletto direttamente dall’Assemblea.
L’Assemblea elegge il
Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il
numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo ha
il compito di attuare le direttive generali stabilite
dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al
conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo
compete, inoltre, di assumere tutti i provvedimenti
necessari per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento
dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale
dipendente, predisporre il bilancio dell’associazione,
sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea,
stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può
demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di
determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo
studio di problemi specifici.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo
nomina tra i suoi membri il Vicepresidente .
Sarà in facoltà del
Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito
regolamento che, conformandosi alle norme del presente
statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e
particolari della vita dell’Associazione.
Detto regolamento dovrà
essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, che
delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I membri del Consiglio
Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o
più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a
sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che,
nell’ultima elezione assembleare, seguono nella
graduatoria della votazione.
In ogni caso, i nuovi
Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica
all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare
Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente
deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si
raduna almeno una volta all’anno per l’elaborazione del
progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo si raduna, su invito del Presidente,
ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure
quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri
del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio
Direttivo dovrà essere avvisato delle riunioni almeno
tre giorni prima. Solo in caso di urgenza, il Consiglio
Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
La convocazione della
riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata,
o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o
telegramma.
L’avviso di convocazione
dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Articolo 18
Per la validità della
riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta
dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua
assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di
quest’ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano
per partecipazione all’Associazione.
Le deliberazioni sono
prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse
sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Articolo 19
Il Presidente è eletto
dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima
nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti
dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo
e dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente assume,
nell’interesse dell’Associazione, tutti i provvedimenti
ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio
Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si
obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima
adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri
della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli
potranno essere attribuiti, altresì, eventuali poteri
che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche
di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al
Presidente:
·
predisporre
le linee generali del programma delle attività annuali
ed a medio termine dell’Associazione;
·
redigere la
regolazione consuntiva annuale sull’attività
dell’Associazione;
·
determinare
i criteri organizzativi che garantiscono efficienza,
efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle
opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli
associati;
·
emanare i
regolamenti interni degli organi e strutture
dell’Associazione.
Il Presidente individua,
istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e
scientifici, determinandone la durata, le modalità di
funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi di
indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro
impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal
Vicepresidente.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 20
Gli esercizi sociali si
chiudono il 31/12 di ogni anno e con la chiusura
dell’esercizio verrà firmato il bilancio che dovrà
essere presentato all’Assemblea per l’approvazione,
entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio stesso.
SCIOGLIMENTO
Articolo 21
In caso di scioglimento,
il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso
tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo
approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad
altre Associazioni operanti in identico o analogo
settore e aventi stesse finalità.
NORME FINALI
Articolo 22
Per quanto non contenuto
nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del
Codice Civile. |